Non c’e’ ricorso abusivo al credito con un Business Plan

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24725/2021, definisce i termini della concessione “abusiva” del credito alle imprese in crisi.

Si qualifica come concessione abusiva di credito l’agire della banca che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di crisi o d’insolvenza. Il soggetto finanziatore è tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. “sana e corretta gestione”, verificando il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Nei principi di sana e corretta gestione dell’impresa bancaria rientra l’adozione di metodi di ponderazione dei rischi, sulla base di rating, ai fini della valutazione dei clienti affidati, come previsto dagli accordi di Basilea.

In sostanza emerge dall’impianto normativo complessivo l’obbligo di valutare con prudenza, da parte dell’istituto bancario, la concessione del credito alle aziende, in particolare ove in difficoltà economica.

L’erogazione del credito alle imprese in crisi può costituire illecito della banca (concedente abusiva di credito), quando effettuata a imprese che non si mostrino in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, per la mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa.

L’illecito della banca è quello di mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in stato di dissesto, in tal modo cagionando una diminuzione del patrimonio sociale per la prosecuzione dell’attività, con aggravamento del dissesto.

Il danno conseguente alla condotta del finanziatore sarebbe valutabile in misura pari agli interessi passivi del finanziamento e alle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite.

Ma la banca ben potrebbe concedere credito a un impresa in crisi allo scopo di evitarne il fallimento e soddisfare meglio i creditori.

Si configura un finanziamento del tutto lecito qualora la banca abbia operato, nell’intento del risanamento aziendale, erogando credito ad un’impresa suscettibile di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile.

Quel che rileva quindi non è il fatto in sé che l’impresa finanziata sia in stato di crisi, ma unicamente l’esistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e a una valutazione ex ante, di superamento della crisi.


In sostanza il confine tra finanziamento “meritevole” e finanziamento “abusivo” si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un business plan con le suddette caratteristiche.