Sindaci e Revisori sono responsabili degli Adeguati Assetti

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e il Codice Civile pongono in capo ai sindaci l’obbligo di vigilare affinché la società si fornisca di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche al fine dell’emersione di gravi indizi di crisi, anticipatamente rispetto al manifestarsi di una crisi irreversibile, ormai conclamata (cosiddetto approccio forward looking).

Sindaci e revisori sono obbligati a segnalare alle autorità indicate dal CCII, il manifestarsi di gravi indizi di crisi, primo tra tutti la perdita del patrimonio netto.  

La responsabilità di sindaci e revisori emerge nel caso in cui la società viene assoggettata ad una delle procedure concorsuali regolate dal CCII.  Il Curatore, per esempio in caso di fallimento, chiamerà questi soggetti insieme all’amministratore, a rispondere del danno che non si sarebbe verificato se avessero vigilato e applicato le disposizioni del Codice Civile e del CCII.

L’onere della prova è a carico del curatore.

La giurisprudenza afferma (per tutte si veda Cass. n. 28357 del 2020) che l’inerzia del sindaco/revisore deve essere associata a una condotta illecita dell’amministratore e che deve esserci un nesso di causalità tra le due.

CONDOTTA ILLECITA DELL’AMMINISTRATORE

Non necessariamente il deficit della società deve essere imputato totalmente a una condotta illecita; condizioni di mercato e fatti imprevedibili potrebbero aver determinato la perdita.

INERZIA DEL SINDACO/REVISORE

Questi dev’essersi comportato in maniera difforme dalla best practice degli ISA Italia;

NESSO DI CAUSALITA’

Il danno si sarebbe potuto ridurre o evitare se il sindaco/revisore avesse agito.

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Il CCII, all’art. 378, co. 2, che modifica l’art. 2486 del codice civile, fissa anche la misura del danno, cui saranno chiamati a rispondere i sindaci/revisori una volta che sia accertata la loro responsabilità e quella dell’amministratore:  salva la prova di  un diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si  presume  pari   alla differenza tra il patrimonio netto alla data di  apertura  di  una  procedura concorsuale e il  patrimonio netto determinato alla data in cui si è  verificata  una  causa  di scioglimento di cui all’articolo 2484, cioè la perdita del capitale o la sua riduzione al disotto del minimo legale.

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+ DEFICIT ALLA DATA DEL FALLIMENTO
– DEFICIT ALLA DATA DELLA PERDITA DEL CAPITALE
= DANNO RISARCIBILE

Nel caso in cui manchino le scritture contabili, il danno è liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo accertati nella procedura.

Ogni soggetto sarà chiamato a rispondere del danno prodotto nel periodo in cui è stato in carica. Nel caso di un nuovo incarico ci sarà un periodo di franchigia di circa 3 mesi, per consentire al professionista la conoscenza dell’azienda.

Infine si potranno condurre trattative ai fini di una transazione, in cui verrà valutata anche la capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti.


Risulta evidente quindi che sindaci e revisori non potranno giustificare società senza adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che non consentano di rilevare l’emergere di indizi di crisi, in un’ottica forward looking,

così come, per individuare i rischi e pianificare la propria attività, il revisore non potrà evitare di considerare fattori quali l’ambiente esterno, i punti di forza e di debolezza, i fattori critici di successo (fattori decisivi di successo), il modello di business con l’individuazione degli obiettivi, dei prodotti offerti, dei mercati di riferimento, ecc., che l’imprenditore dovrà portare alla sua conoscenza.